Dopo la fase di sperimentazione avviata nel giugno 2021 del prototipo messo a punto dal Ministero della Transizione Ecologica, il RENTRi, il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sostituirà il SISTRI.

SOMMARIO

Dopo anni di precarietà, intoppi tecnici, stalli, il Sistri è stato archiviato. Quello che doveva essere un innovativo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti, finalizzato a sostituire completamente i formulari cartacei e le dichiarazioni MUD, si è rivelato un fallimento e ha messo più volte in campo gli operatori.

Ma i rifiuti devono comunque essere tracciati e per farlo ora è disponibile un nuovo strumento che potrà finalmente rendere più chiaro il percorso e il destino dei rifiuti italiani senza gravare sugli operatori coinvolti.

R.E.N.T.Ri: COME FUNZIONA

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti sarà suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

R.E.N.T.Ri: VANTAGGI

I principali vantaggi consentono di:

  1. Trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  2. Ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
  3. Ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
  4. Consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
  5. Modificare, infine, il sistema sanzionatorio.

R.E.N.T.Ri: chi dovrà iscriversi

Al Registro dovranno iscriversi:

  • produttori di rifiuti pericolosi;
  • enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale; 
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Per i rifiuti non pericolosi dovrà iscriversi:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) “ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti”.

Per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei.

R.E.N.T.Ri: LE TEMPISTICHE

Se non ci saranno obiezioni della Commissione UE, il Decreto sarà pubblicato sulla GU alla fine dell’anno, in linea con il cronoprogramma della Strategia nazionale per l’economia circolare.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento l’iscrizione al R.E.N.T.Ri è effettuata con le seguenti tempistiche:

  • per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi;
  • per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti, a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi;
  • a tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018, a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi.

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    ALLEGATI R.E.N.T.Ri

    DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

    Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

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    Il DM 2 settembre 2021 – Decreto Gestione Sicurezza Antincendio – in vigore dal 4 ottobre 2022, riporta i “criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell’art. 46 comma 3 lett. a punto 4 e lettera b del d.lgs. 81/2008“.

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